VIES + INTRASTAT -rilevanza essenziale per operazioni intracomunitarie – dal 01/01/2020

Com’è noto, le imprese che intendono operare a livello comunitario, applicando il regime di non imponibilità IVA devono chiedere all’Agenzia delle Entrate l’inserimento della propria partita IVA nell’archivio europeo VIES. Del pari, le operazioni di acquisto di beni e servizi in ambito UE devono avvenire da operatori UE la cui partita IVA (o omologo identificativo) sia inserita nel predetto sistema VIES. Fino ad oggi, grazie anche alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, l’eventuale mancato inserimento o cancellazione dal VIES dell’identificativo della controparte non era ritenuto elemento che potesse, da solo, impedire l’applicazione dell’esenzione IVA all’operazione (cioè della non imponibilità).
Dal 01/01/2020 tale elemento diventa invece essenziale e imprescindibile, insieme al corretto e completo inserimento dei dati dell’operazione negli elenchi INTRASTAT. Carenze sotto questi due punti di vista impediranno il riconoscimento dell’operazione come transazione intracomunitaria in regime di non imponibilità IVA, con conseguente esposizione dei trasgressori al recupero dell’IVA non applicata.