SUPER E IPER-AMMORTAMENTO

Sono state prorogate per l’anno 2018 le misure del super e iper-ammortamento.
In particolare:
– il super ammortamento, nel 2018 è ridotto dal 40% al 30% e sono esclusi gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto; è possibile fruirne anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
– l’iper-ammortamento viene confermato nella misura del 150%. L’iper-ammortamento è ammesso anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
– è confermato, in misura pari al 40%, anche il super-ammortamento relativo ai beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica “modello Industria 4.0”, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iper-ammortamento 2018. È stato integrato l’elenco dei beni agevolabili, aggiungendovi anche (allegato B alla legge n. 232/2016):
1) i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
2) i software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
3) i software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Vengono confermate le norme:
– sulla documentazione resa dal legale rappresentante o da un perito per i beni superiori a 500.000 euro (art. 1, comma 11, legge n. 232/2016);
– sui casi di esclusione dalle agevolazioni (art. 1, commi 93 e 97, legge n. 208/2015).