SOSPESE LE COMPENSAZIONI A RISCHIO

Dal 1° gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate potrà sospendere le esecuzioni dei mod. F24 che contengano compensazioni “a rischio” ed eventualmente bloccarle.
Questa è una novità (introdotta dal comma 990 dell’art. 1 legge 205/2017 che ha modificato l’art. 37 del d.l. 223/2006 inserendo il comma 49-ter) che sicuramente apre uno scenario incerto e poco positivo per tutti quei contribuenti che usufruiscono dei crediti in F24 portandoli in compensazione con dei debiti da pagare.
L’Agenzia delle Entrate infatti potrà sospendere fino ad un massimo di 30 giorni l’esecuzione dei versamenti effettuati tramite i modelli F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio al fine di controllare l’utilizzo del credito.
Tale ulteriore controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate ha l’obiettivo di intercettare preventivamente eventuali irregolarità, evitando di intraprendere successive azioni di recupero dall’esito incerto.
Se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso (silenzio-assenso), il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data della presentazione del mod. F24. In caso contrario, la delega di pagamento non sarà eseguita e le relative compensazioni non si considereranno effettuate. In quest’ultimo caso la delega si considera non pagata e dunque si dovrà provvedere al versamento con ravvedimento.
La sospensione potrà riguardare non solo le deleghe con saldo a zero, ma anche quelle con saldo finale a debito.
Non è chiaro cosa significhi esattamente “profilo di rischio”, quali situazioni dunque rientrino nel novero di questo profilo da cui può derivare la sospensione preventiva.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione di questa norma.