Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (Art. 46)

Si premette che la rubrica dell’articolo è fuorviante poiché, in realtà, la norma non disciplina la sospensione delle “procedure” di impugnazione dei licenziamenti ma sospende la possibilità stessa di operare licenziamenti. A decorrere dal 17.03.2020 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020.
Inoltre, sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.