Dal 1 luglio 2018 non sarà più obbligatorio compilare le schede carburanti da parte di imprese e professionisti.
Da tale data si dovrà provvedere al pagamento dei carburanti unicamente tramite “moneta elettronica” come ad esempio carte di credito, carte di debito, carte prepagate (nuovo comma 1-bis dell’art. 164 TUIR, introdotto dall’art. 1 comma 922 Legge di Stabilità).
La disposizione riguarderà quindi sia i costi inerenti e deducibili delle imposte dirette sia la detraibilità dell’IVA.
Tutti i titolari di partita IVA dovranno dotarsi di strumenti operativi che consentano pagamenti tracciabili affinché possano detrarsi il costo dei carburanti dal proprio reddito d’impresa e professionale nonché ai fini dell’IVA.
Con tali disposizioni si ha quindi l’abolizione della scheda carburante.
I problemi pratici che scaturiranno dall’abolizione della scheda carburante, dovranno verosimilmente essere presi in considerazione, prima del 01/07/2018, da una circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Gli acquisti di carburanti potranno essere effettuati anche in contanti ma in tal caso il relativo costo non sarà fiscalmente deducibile, né l’IVA sarà detraibile.
Sempre dal 01/07/2018 gli esercenti di distribuzione carburanti dovranno emettere le fatture solo in forma elettronica.
