La televisione, radio, giornali e più in generale i mass media hanno evidenziato che a decorrere dal 01/01/2018 i commercianti devono addebitare al cliente consumatore un ulteriore costo per l’utilizzo di sacchetti non biodegradabili.
Tale obbligo deriva dal recepimento da parte dell’Italia di una direttiva comunitaria.
Sembra (il dubbio sussiste) che i sacchetti di plastica “ultraleggeri” (di spessore inferiore a 15 micron) possono essere esclusi dall’obbligo.
Dal 01/01/2018 è obbligatorio quindi l’uso esclusivo di sacchetti biodegradabili anche per i sacchetti ultraleggeri con i quali si vendono i prodotti sfusi come ad esempio pane, ortaggi, frutta ecc. ecc.
Le nuove regole valgono non solo per i supermercati ma anche per i commercianti e le farmacie.
E’ obbligatorio che i sacchetti vengano pagati dal consumatore per cui non è possibile la loro distribuzione gratuita e conseguentemente il relativo importo deve risultare dallo scontrino o dalla fattura.
E’ vietato il loro “riutilizzo”.
Non è previsto il prezzo a cui devono essere “venduti” i sacchetti.
