È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali (c.d. “OIC adopters”).
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato a capitale o allocato in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10% (ipotesi non applicabile ai soggetti in “semplificata”).
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in genere, dal 2022 ma per i beni immobili è previsto che i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
• 12% per i beni ammortizzabili;
• 10% per i beni non ammortizzabili.
In caso di cessione/ assegnazione ai soci/ autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in genere, 1.1.2023), la plus/ minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato:
• per importi fino a € 3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d’imposta successivi;
• per importi superiori a € 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine per previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES relativo al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES per i periodi d’imposta successivi.
