Viene ridotta la detraibilità dall’imposta lorda degli oneri detraibili (di cui all’articolo 15 del TUIR) per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro.
In particolare, a decorrere dall’anno di imposta 2020:
la detrazione spetta per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
la detrazione spetta in misura inferiore, e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000 euro qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. Per i redditi superiori a 120.000 euro, pertanto, la detrazione spettante diminuisce all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi.
La detrazione spetta per l’intero importo per le seguenti spese:
• interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
• interessi passivi su mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale;
• spese sanitarie.
