Viene abrogato il vigente “credito d’imposta R&S” destinato originariamente a restare in vigore fino al 2020.
Il nuovo credito di imposta è riconosciuto, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, e ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o
superiore a dodici mesi:
per le attività di ricerca e sviluppo, nella misura del 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni,
per le attività di innovazione tecnologica in misura del 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro,
per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro,
per le attività di design e ideazione estetica, nella misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
