Regime forfettario

Due novità che rischiano di essere molto penalizzanti:
A) vengono inseriti due requisiti per l’accesso nel regime:
– non aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 65.000 euro ragguagliato ad anno (invariato)
– non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc.
B) Viene inserita una causa ostativa all’accesso/permanenza nel regime prevedendo l’impossibilità di fruizione anche per “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…) eccedenti l’importo di 30.000 euro.”. Non è tutt’ora chiaro se chi, utilizzando il regime nel 2019 ed avendo superato questo limite di reddito in tale anno, debba già fuoriuscire nel 2020.
Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per coloro i quali operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.
La norma prevede infine la riduzione di un anno del termine di decadenza dall’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 nel caso il fatturato sia documentato integralmente da fatture elettroniche.