Obbligo di tracciabilità per le detrazioni IRPEF

ATTENZIONE: Viene introdotta la regola generale per cui la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative, è subordinata al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo alla detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Si ricordano alcune delle spese per le quali è adesso necessario il pagamento tracciato per la relativa detrazione:
• spese sanitarie
• spese veterinarie
• spese per intermediazione immobiliare
• spese funebri
• spese per l’istruzione, frequenza scuole e università
• erogazioni liberali
• spese per l’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
• spese per l’attività sportiva dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni (associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi)
• spese per il pagamento dei canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede
• spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
• premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
• spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.
La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.