L’articolo 56 dispone una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica del drastico rallentamento produttivo connesso con l’epidemia Covid-19. In particolare, possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:
a. le linee di credito accordate “sino a revoca” ed i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
b. la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata, senza alcuna formalità, fino alla stessa data alle stesse condizioni;
c. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta dell’epidemia.
Possono beneficiare delle misure di cui sopra le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
