Viene introdotta una norma di interpretazione autentica dell’art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 488/1999, nonché del decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, in materia di “beni significativi” ai fini dell’applicazione dell’Iva agevolata del 10%, nell’ambito delle manutenzioni ordinarie e straordinarie su edifici a prevalente destinazione abitativa. La determinazione del valore dei beni significativi deve tenere conto dell’ “autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale”.
La norma chiarisce che come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi. Comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo.
I beni di valore significativo sono:
– ascensori e montacarichi;
– infissi esterni ed interni;
– caldaie;
– video citofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetterie da bagno;
– impianti di sicurezza.
