Gli articoli da 27 a 29 prevedono l’erogazione di indennità “per il mese di marzo” pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito, per le seguenti categorie:
liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020
lavoratori titolari di rapporti di Co.co.co. attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Artigiani e Commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione,
operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 e reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto).
Le indennità sopracitate non sono cumulabili. Viene anche specificato che tale indennità non è erogabile ai percettori di Reddito di Cittadinanza.
A breve l’Inps comunicherà le modalità di trasmissione della domanda.
