Imprese individuali – estromissione beni immobili strumentali

Gli imprenditori che esercitano in forma individuale hanno nuovamente la possibilità per l’estromissione dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31/10/2019. In particolare, si prevede che le disposizioni di cui all’art. 1, c. 121 della legge 208 del 2015 si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.
L’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 8% e va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30/11/2020 (per il 60%) e il 30/06/2021 (per il restante 40%).
Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.