In considerazione della funzione cardine ricoperta dal sindaco e dal revisore all’interno delle realtà imprenditoriali, il legislatore della riforma ha ristretto in modo significativo, i livelli al cui scavalcamento opera l’obbligo della nomina nelle S.r.l.:
• attivo da 4,4 a 2 milioni,
• ricavi da 8,8 a 2 milioni,
• dipendenti 10 da 50.
Pertanto, la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società a r.l.:
• è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
• controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
• ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
