Vengono introdotte ulteriori misure sul Fondo di Garanzie per le PMI per i 9 mesi successivi al 17 marzo 2020. In particolare:
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a € 5 milioni,
c) si innalza la percentuale massima di garanzia (fino all’80% di garanzia diretta, fino al 90 % di riassicurazione/controgaranzia) e per un importo massimo garantito per singola impresa di € 1.500.000;
d) si prevede l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo;
e) si prevede l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza coronavirus;
f) sono eliminate le commissioni per mancato perfezionamento;
g) è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari (durata minima 10 anni e importo superiore a € 500.000);
h) fatto salve le esclusioni già previste, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle “Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale” riportate nell’allegato al D. Mise 12.02.2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
