DONAZIONE DI DENARO AL FIGLIO

In linea generale le donazioni ad un figlio sono soggette all’imposta di donazione. Però se la donazione è finalizzata ad esempio – all’acquisto di un immobile da parte del figlio, allora non è dovuta l’imposta di donazione se tale provvista finanziaria risulta dall’atto notarile di acquisto (donazione indiretta) oppure anche in altro modo, potendo far riferimento ad “un qualsivoglia elemento che corrobori la funzionalità dell’atto liberale all’acquisto dell’immobile o dell’azienda”.
Dette affermazioni risultano da uno studio del Consiglio nazionale del notariato n. 29/2017/T che contrastano con quanto sostiene l’Agenzia delle Entrate e con quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 13133 del 24/06/2016).
In base all’art. 1, comma 4-bis del D.Lgs 346/90 alla donazione indiretta non è applicabile l’imposta di donazione se si dimostra che il denaro regalato è collegato ad un atto avente ad oggetto il trasferimento di una azienda o di un immobile per il quale sia prevista l’imposta proporzionale di registro o dell’IVA.