Dichiarazioni di intento – novità dal 01/01/2020

l’art. 12-septies del D.L. 34/2019 (“Decreto crescita 2019”) ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di dichiarazione d’intento, che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2020:
 la dichiarazione e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate non devono più essere consegnate al fornitore (cedente o prestatore), né in Dogana;
 con riferimento a quest’ultimo aspetto, è prevista la creazione di una banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione;
 l’esportatore e il fornitore non devono più procedere alla numerazione progressiva della dichiarazione d’intento né all’annotazione in un apposito registro;
 il fornitore deve indicare il protocollo di ricezione della dichiarazione sulla fattura emessa in base ad essa (attualmente, invece, sulla fattura devono essere indicati gli estremi della dichiarazione d’intento);
 l’importatore deve indicare il protocollo di ricezione nella dichiarazione doganale;
 viene eliminato il quadro “VI” della dichiarazione annuale IVA, nel quale il fornitore riepilogava i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.
Resta fermo, invece, l’obbligo del fornitore di riscontrare telematicamente sul sito dell’Agenzia delle entrate l’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione da parte dell’esportatore abituale, prima di effettuare le operazioni stesse. Ovviamente, questo sarà possibile solo a condizione che l’esportatore abituale fornisca al fornitore il protocollo di ricezione. In merito, attenzione all’aggravio della sanzione applicabile nel caso di mancato riscontro, che diventa proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta (in luogo dell’attuale sanzione in misura fissa, da Euro 250 a Euro 2.000).