Congedi familiari straordinari per coronavirus o voucher baby-sitter (art. 23; 25)

A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per Coronavirus, viene assicurato un congedo straordinario fino a quindici giorni, per i genitori (anche adottivi e affidatari) con figli di età non superiore ai 12 anni delle seguenti categorie:
 lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato: spetta una indennità pari al 50% della retribuzione
 Collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS: spetta una indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato per determinare l’indennità di maternità
 Lavoratori autonomi iscritti all’Inps: spetta una indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale stabilita per il 2020.
I lavoratori dipendenti, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, inoltre, possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa gli stessi lavoratori possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, erogato attraverso il Libretto famiglia telematico INPS. Le modalità operative per la richiesta e l’erogazione saranno stabilite dall’INPS.

Sono esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore lavori in modalità smart working, sia disoccupato o non lavoratore.
Si specifica inoltre che:
a) La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.
b) Gli eventuali periodi di congedo parentale (D.Lgs, 151/2001), in corso di fruizione già alla data del 5 marzo e durante tutta la sospensione, sono convertiti nel congedo straordinario per coronavirus.