Vengono ridefinite le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni, uniformandole a quanto già previsto ai fini IVA.
Nello specifico, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, la compensazione con mod. F24 del credito IRPEF/IRES/IRAP e imposte sostitutive per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.
Il credito IRPEF/IRES/IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dall’1/1/2020, bensì dopo dieci giorni dalla presentazione della relativa dichiarazione.
Resta ferma la necessità di apporre il visto di conformità alla dichiarazione da cui emerge il credito, salvi gli esoneri previsti a favore di chi può beneficiare del regime premiale connesso al “punteggio” degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, sostitutivi degli Studi di settore) della dichiarazione dei redditi 2019 – anno 2018.
