VIETATO IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI IN CONTANTI

Dal 1° luglio 2018 entrano in vigore le novità introdotte dal comma 910 della Legge 205/2017 la cd. Legge di Bilancio 2018 che comportano il divieto di pagamento dello stipendio in contanti, anche in caso di eventuali acconti sullo stesso, e dunque l’obbligo per i datori di lavoro e committenti privati di effettuare il pagamento solo con mezzi tracciabili (bonifico, assegno, ..).
L’obbligo di effettuare il pagamento dello stipendio non i contanti nel 2018 scatta dal 1° luglio p.v. per i lavoratori inquadrati con le seguenti tipologie contrattuali: lavoro subordinato, collaborazioni coordinate e continuative, cooperative con i propri soci.

Pertanto dal 1° luglio 2018 le forme accettate di pagamento stipendi sono esclusivamente:
• Strumenti di pagamento elettronico: carta di credito, debito, ecc;
• Assegno bancario o circolare consegnato;
• In contanti ma solo presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

L’obbligo di utilizzare solo mezzi di pagamento tracciabili non dovrebbe riguardare il pagamento di altre forme di reddito che non derivano da rapporti di lavoro quali ad esempio: borse di studio, attività di amministratore di società, compensi per lavoro autonomo occasionale (contratto d’opera).
Il divieto introdotto sembra, almeno per il momento, non coinvolgere ad esempio i rimborsi spese per trasferte e/o trasferimenti e gli anticipi di spese per conto del datore di lavoro o del committente, in quanto sono somme che non rappresentano una retribuzione sia a livello fiscale che previdenziale.

Le sanzioni previste per chi paga in contanti gli stipendi vanno da 1.000 a 5mila euro per il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo.

Sono invece esclusi dalla nuova normativa gli stipendi pagati nel settore pubblico e per colf e badanti in quanto già una legge precedente (art.2, co. 4-ter, del Dl 138/2011), ha disposto il limite dell’uso del contante per pagare le retribuzioni e compensi non possa essere superiore a 1.000 euro.
Infine, il comma 912 della legge, inoltre, ha previsto che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione