TESTAMENTO BIOLOGICO

La Legge 219/2017 ha introdotto, con pochi articoli, il cd. “testamento biologico”; più correttamente, ha disciplinato la possibilità di prevedere in anticipo quali tipologie di trattamenti sanitari autorizzare sulla propria persona nel caso in cui, in futuro, non si sia più in grado di scegliere (ad esempio, in caso di incoscienza, incapacità etc.). Si può scegliere anticipatamente in merito alla volontà di rianimazione, alla respirazione artificiale, ai trattamenti di fine vita come la sedazione palliativa profonda, alla alimentazione e idratazione forzata etc.
Tale legge non introduce alcuna forma di suicidio assistito o eutanasia, ma si limita a rendere consapevole il paziente di ciò che potrebbe accadergli qualora dovesse necessitare di trattamenti e cure, ma non avesse più le facoltà intellettive per scegliere se accettarli o meno. Ciò viene attuato coinvolgendo i medici i quali, dopo aver informato i pazienti, dovranno rispettarne le scelte, sotto la supervisione di un “fiduciario” scelto dai pazienti. Questi ultimi saranno consapevoli, comunque, che le scelte espresse anticipatamente potranno essere, in alcuni casi, concordemente disattese. Non è prevista l’obiezione di coscienza per i medici.
Scendendo nel dettaglio, la legge afferma che ogni trattamento sanitario deve essere accompagnato dal consenso informato dell’interessato (art. 1), che il consenso deve essere sempre presente, anche in caso di rifiuto del trattamento sanitario che il medico ha l’obbligo di rispettare, senza accanirsi nel mantenere in vita con trattamenti sproporzionati o inutili chi sia in prossimità della morte, cercando di alleviarne le sofferenze (art. 2).
Le scelte per i minorenni e gli incapaci sono operate da chi ne ha la responsabilità (genitori, tutore etc.), tenendo in conto la sua volontà in relazione all’età e al grado di maturazione/capacità.
La scelta si esprime attraverso le cosiddette “DAT” (disposizioni anticipate di trattamento), in cui vengono annotate le proprie volontà in merito ai singoli trattamenti sanitari, al consenso o meno ad accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche etc. In esse viene anche indicato il “fiduciario”, cioè una persona che dovrà rapportarsi ai sanitari e alle strutture sanitarie al posto del soggetto ormai incapace al fine di farne rispettare le scelte (art. 4).
Per la validità delle DAT la legge fa riferimento, innanzitutto, alla forma scritta: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’ufficio dello stato civile del suo Comune di residenza o alle strutture sanitarie (ma solo nelle Regioni che abbiano adottato un regolamento ad hoc). Se le condizioni fisiche del paziente non lo permettono, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Con le stesse forme, le DAT possono essere rinnovate, modificate e revocate in ogni momento. Se, poi, la decisione di revocare le DAT maturi in condizioni di emergenza e urgenza che impediscono il ricorso alla forma ordinaria, l’effetto si può ugualmente ottenere «con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni».
Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere e deve accettare la nomina sottoscrivendo le DAT o con un atto successivo, da allegare alle stesse DAT. L’incarico può essere revocato in qualsiasi momento, con le stesse modalità stabilite per la nomina e anche senza motivazione; il fiduciario può rinunciare alla nomina scrivendo al disponente.
La legge non considera la possibilità che l’interessato indichi più fiduciari, ma si tratta di una scelta che può essere utile fare per tutelarsi se il primo nominato rifiuti o rinunci. Inoltre, il dichiarante potrebbe restare senza fiduciario anche per morte o incapacità del nominato. Nelle DAT può quindi essere opportuno indicare più persone, che sostituiscano, secondo l’ordine stabilito dal dichiarante, il fiduciario che non possa o non voglia svolgere l’incarico.
Il disponente può anche non indicare un fiduciario. In questo caso, come anche se viene meno il fiduciario nominato o se quest’ultimo vi rinunci, le DAT mantengono efficacia circa le volontà del disponente e se occorre, il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno.
Le scelte operata nelle DAT potranno comunque essere disattese dal medico, in accordo con il fiduciario in caso di palese incongruità o non rispondenza con la condizione del paziente che le ha espresse, oppure nel caso in cui vi siano terapie non disponibili al momento della sottoscrizione delle DAT, purché offrano concrete possibilità di miglioramento (art. 4, comma 5).
È prevedibile che questa disposizione sulla derogabilità delle DAT offrirà il fianco ad un possibile contenzioso in caso di divergenza medico/fiduciario.