IMPOSTA SOSTITUTIVA PER PARTECIPAZIONI E TERRENI

Per l’ennesima volta la legge di bilancio 2018 ha prorogato la possibilità per le persone fisiche di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni societarie e dei terreni.
Detta rivalutazione potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2018 con pagamento dell’8% del valore della partecipazione e/o del terreno edificabile. Il valore, come avvenuto negli anni passati, dovrà essere determinato da un perito iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti mediante perizia asseverata.
L’imposta sostitutiva dell’8% potrà essere versata in unica soluzione oppure in 3 rate di uguale importo entro il 30 giugno 2018 la prima rata ed entro il 30 giugno dei 2 anni successivi (+ interessi 3%).
Si ricorda che le plusvalenze delle partecipazioni quantificate realizzate nel 2018 concorrono a formare il reddito delle persone fisiche nella misura del 58,14% (negli anni precedenti era del 49,72%), mentre quelle delle partecipazioni non qualificate sottostanno all’imposta sostitutiva del 28%.
Si evidenzia che dal 01/01/2019 (art. 1 comma 999 e segg.) tutte le plusvalenze derivanti da cessione di quote a prescindere dal fatto che siano qualificate o meno dovranno scontare l’imposta sostitutiva del 26%.