Si ritiene di notevole importanza un articolo apparso sul Sole 24 Ore del 16/01/2018 con il quale viene chiarito che “…non essendo più possibile esercitare il diritto alla detrazione in un periodo di imposta diverso da quello nel quale si è verificata l’esigibilità dell’imposta, per le operazioni relative al periodo di imposta 2017, la cui IVA risulta esigibile in detto anno, il diritto a detrazione viene esercitato nelle liquidazioni di ciascun periodo e comunque al più tardi con la dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta in cui l’imposta è divenuta esigibile. Le fatture relative alle operazioni realizzate nel 2017 e ricevute nei primi 16 giorni del mese di gennaio 2018, quindi, potranno essere annotate nel registro di cui all’articolo 25 Dpr 633/72 con riferimento al 2017 e la relativa imposta potrà essere portata in detrazione con la liquidazione in scadenza oggi, termine entro cui i contribuenti mensili sono tenuti alla liquidazione e al versamento dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017.
E’ chiaro che le fatture ricevute nel medesimo periodo, ma relative a operazioni dovute esigibili nel corso del 2018, concorreranno alla liquidazione del prossimo mese di febbraio e la relativa imposta sarà liquidata con riferimento dell’IVA 2018.”.
Si aggiunga che le fatture di acquisto del 2017 e ricevute dopo il 16/01/2018 devono essere registrate con riferimento al 2017 e l’IVA deve essere portata in detrazione entro il 30/04/2018 in sede di dichiarazione IVA annuale 2018. Com’è stato evidenziato sullo stesso quotidiano in data 12/01/18, “nell’ipotesi in cui le fatture relative alle operazioni realizzate nel 2017 siano ricevute dopo il 16/1/18 si rende necessario escludere queste operazioni dalla liquidazione Iva del mese di registrazione che, inevitabilmente, sarà il 2018. Per gestire tali operazioni le imprese dovranno scegliere se predisporre o meno un registro Iva sezionale, opportuno ad avviso di chi scrive, nella convinzione che tale soluzione presenti maggiori garanzie per la corretta liquidazione periodica dell’ Iva e dei connessi riscontri da parte degli organi preposti al controllo, grazie ai meccanismi automatici di registrazione e gestione delle fatture interessate dal cambio normativo che solo tale soluzione può garantire (…)”.
Quanto sopra evidenziato ci consente di insistere presso i nostri clienti affinché si facciano parte attiva e diligente nel trasmettere tempestivamente le fatture passive allo Studio, per non incorrere nella indetraibilità dell’IVA.
