Con la Legge di bilancio 2018 e con decorrenza dal 01/01/2018 è stata unificata la tassazione delle rendite finanziarie al 26%. E’ stato cioè previsto che gli utili e le plusvalenze e realizzate dalle persone fisiche (non imprenditori) dovranno sottostare ad una imposta sostitutiva secca del 26% a prescindere dal fatto che la partecipazione detenuta sia qualificata (superiore al 25% del capitale sociale) oppure sia non qualificata (inferiore al 25%).
Si ricorda che precedentemente gli utili e le plusvalenze provenienti da società di capitali (SpA, Srl, ecc.) e relative a partecipazioni qualificate dovevano concorrere alla determinazione del reddito complessivo della persona fisica nella misura del 58,14% (ex 49,27%).
Ora, con le nuove disposizioni, gli utili e le plusvalenze provenienti da dette società sconteranno l’imposta sostitutiva del 26% e quindi non confluiranno nel reddito complessivo della persona fisica.
Quindi, tradotto in soldoni, chi ha un reddito complessivo imponibile IRPEF inferiore a €uro 75.000,00 annui sconterà un maggior carico d’imposta. Al contrario chi ha un reddito imponibile superiore a € 75.000,00 avrà un beneficio fiscale dovuto dalla differenza fra l’aliquota marginale IRPEF del soggetto stesso ed il 26%.
Occorre fare attenzione al fatto che è stata introdotta (comma 1006) una norma transitoria in virtù della quale (vedi D.M. 26/05/2017) gli utili prodotti fino al 2017 se distribuiti fra il 01/01/2018 ed il 31/12/2022 non sconteranno la nuova imposta sostitutiva 26% e saranno quindi soggetti al vecchio regime fiscale (es. imponibile al 58,14% o 49,75%).
La nuova norma transitoria è applicabile alle distribuzioni “deliberate” dall’assemblea dei soci a partire dal 01/01/2018 sino al 2022.
