Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa” (art 54)

A decorrere dal 17 marzo 2020 e per i successivi 9 mesi, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo solidarietà mutui “prima casa”:
a. l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
b. per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
c. il Fondo, su richiesta del mutuatario presentata per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede al pagamento degli interessi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Un successivo Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze disciplinerà le misure di attuazione del presente articolo.