È stata re-introdotta una complessa normativa in materia di responsabilità di verifica del versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, nell’ambito dei rapporti di appalto/subappalto.
Il committente (sostituto d’imposta) che affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera/servizio di importo annuo superiore a €200.000, tramite contratti di appalto, subappalto o di affidamento a soggetti consorziati, che prevedono:
• uso prevalente di manodopera presso le sedi del committente
• utilizzo di beni strumentali di proprietà del medesimo
devono richiedere all’impresa appaltatrice/affidataria e alle subappaltatrici, copia dei mod. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle addizionali IRPEF regionali / comunali.
L’obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera / servizio affidato.
L’impresa appaltatrice/affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente i mod. F24 ed un elenco dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle opere/servizi:
• almeno 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento;
• con l’indicazione delle ore di lavoro prestate, dell’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
Nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici:
• non trasmettano i dati richiesti;
• abbiano omesso o versato in misura carente le ritenute fiscali
il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice/affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera/servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate, dando comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.
È esclusa l’applicazione della disciplina descritta qualora le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente la sussistenza di una serie di requisiti, unitamente ad una certificazione – una sorta di “DURC fiscale” (le cui modalità di rilascio/riscontro saranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate).
