FLAT TAX

Con la Legge di Bilancio 2019 e con decorrenza dal 01.01.2019, entra in vigore la Flat Tax per le “piccole partite IVA” con ricavi fino a € 65.000.
Nello specifico è stata così consentita un’estensione del Regime Forfettario grazie all’innalzamento della soglia annua dei ricavi e dei compensi a € 65.000 per poter usufruire della tassazione agevolata con aliquota unica al 15% (rimane al 5% per le nuove attività per i primi 5 anni) e con esenzione IVA.
Ma la grande novità è che questa flat tax in realtà non è la classica tassa piatta bensì ha carattere di progressività tanto che infatti sarebbe più corretto chiamarla Dual Tax. Ciò in quanto prevede due aliquote:
– 15% per ricavi fino ad € 65.000
– 20% per ricavi fino a € 100.000 (a partire dal 2020)

Sono stati eliminati alcuni vincoli che di fatto limitavano l’accesso al regime agevolato:
– Limite di € 5.000 relativo alle spese per il lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaboratori;
– Limite di € 20.000 per beni strumentali;
– Limite di € 30.000 relativo al lavoro dipendente percepito.

I soggetti esclusi dalla flat tax 2019 sono:
– Soggetti che hanno partecipazioni in società di persone, associazioni e imprese professionali
– Soggetti con partecipazioni qualificate in Srl se svolgono attività riconducibili a quella su sui si applica il forfettario.
In quest’ultimo caso si guarda al codice ATECO, ad esempio: un ingegnere che ha quote in una Srl che svolge attività di ristorazione sarà ammesso al regime forfettario con la sua partita IVA professionale.

Un limite di esclusione riguarda quei soggetti che esercitano attività di impresa nei confronti di datori di lavoro presso i quali hanno svolto nei due anni precedenti lavoro dipendente. In pratica il contribuente in regime agevolato non dovrà esercitare la sua attività in modo prevalente verso un datore di lavoro con cui appunto ha o ha avuto contratti.

Si ricorda che nel caso in cui non siano percepiti redditi assoggettati ad IRPEF, non sarà possibile beneficiare di eventuali detrazioni di imposta (tranne i contributi previdenziali).

Infine, si evidenzia che con l’accesso a regimi di vantaggio e forfettario, i soggetti passivi IVA ottengono l’esonero alla fatturazione elettronica. Questa è la condizione chiara che si ricava dall’art. 1 comma 3, del D. Lgs 127/2015

Si rimanda all’allegato n. 1 la tabella con i coefficienti di redditività per le diverse aree di attività e relativi codici ATECO